TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei  culti,  di
concerto col ministro del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  A  datare  dal  1°  febbraio  1918  e  fino  a  tutto   l'esercizio
finanziario successivo a quello in  cui  sara'  pubblicata  la  pace,
l'assegno supplementare che si concede ai parroci  del  Regno,  sara'
elevato sino a portarne la congrua, compresi i  prodotti  casuali,  a
lire 1000 al netto di qualsiasi onere e peso,  in  conformita'  degli
articoli 2 e 3 della legge 4 giugno 1899, n. 191. 
 
  L'assegno per le spese di culto, nel caso in cui e' dovuto ai sensi
del terzo comma dell'art. 2 anzidetto, sara' accresciuto  in  ragione
dell'aumentata congrua, ferma restando la misura del 15 per cento. 
 
  La relativa spesa sara' a carico del tesoro dello  Stato  e  verra'
inscritta in bilancio con decreto del ministro del tesoro.