TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA Luogotenente Generale di Sua Maesta' VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione RE D'ITALIA In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. A datare dal 1° febbraio 1918 e fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sara' pubblicata la pace, l'assegno supplementare che si concede ai parroci del Regno, sara' elevato sino a portarne la congrua, compresi i prodotti casuali, a lire 1000 al netto di qualsiasi onere e peso, in conformita' degli articoli 2 e 3 della legge 4 giugno 1899, n. 191. L'assegno per le spese di culto, nel caso in cui e' dovuto ai sensi del terzo comma dell'art. 2 anzidetto, sara' accresciuto in ragione dell'aumentata congrua, ferma restando la misura del 15 per cento. La relativa spesa sara' a carico del tesoro dello Stato e verra' inscritta in bilancio con decreto del ministro del tesoro.